Fatturazione elettronica

Comunicazione ai fornitori 
 
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.

Inoltre, a decorrere dal 30 giungo 2015, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l’Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI) , gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

Quanto sopra premesso si pubblicano, nella sezione "Allegati", i Codici Univoci Ufficio per il Comune di Agrate Brianza ai quali dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, a far data dal 31 marzo 2015. Tale codice univoco può sempre essere rilevato dal sito internet dell’IPA(http://www.indicepa.gov.it/ ).

Il Comune si riserva la facoltà di individuare altri uffici specificatamente deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, per ognuno dei quali sarà assegnato un distinto codice univoco; l’eventuale modifica sarà resa disponibile sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazione (IPA) e comunicata ad ogni fornitore interessato.

A fronte della presente comunicazione si precisa che il codice ufficio di fatturazione elettronica centrale (UF7HTB) con il nome dell’ufficio “Uff_eFatturaPA” NON deve essere assolutamente utilizzato.

Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
 
Le fatture elettroniche inviate a questa Amministrazione dovranno altresì contenere le seguenti informazioni, finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale:
• il numero e la data della determinazione di impegno;
• l’oggetto della fornitura;
• il numero dell’impegno “aaaa/numero impegno”;
• il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento
• la scadenza del pagamento
 
Con riguardo alle forniture di utenze di energia elettrica, gas, ecc. viene chiesto di inserire per ogni utenza il numero di POD, PDR, codice servizio o n. telefono. Tali dati verranno messi a disposizione dei fornitori al momento dell’ordinazione della spesa.

Per quanto riguarda l’indicazione nella fattura elettronica dei “dati relativi all’impegno di spesa” si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 191 D.Lgs.n. 267/2000 che così recita: “Il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione …”

Quanto richiesto trova fondamento nella risposta ad una delle F.A.Q. presenti sul sito www.fatturapa.gov.it e che si riporta di seguito:

“Le regole di Fatturazione Elettronica obbligatoria verso la PA non modificano il quadro normativo vigente in materia fiscale e/o amministrativa …. In altri termini fatture che non sono scartate dal Sistema di Interscambio (SDI) potrebbero essere contestate dalla singola amministrazione cliente perché deficitarie di informazioni specifiche (seppure facoltative per il SDI)”. Sarà cura quindi del fornitore assicurarsi che, in sede di affidamento di prestazioni, forniture e lavori, i singoli Responsabili dei Settori dell’Ente comunichino le informazioni di cui sopra necessarie per la completa compilazione della fattura, onde evitare che la stessa - non potendo essere caricata automaticamente nel sistema contabile/gestionale - venga restituita per mancanza di dati/informazioni, compromettendo la tempestività dei pagamenti e la corretta tenuta del Registro Unico delle Fatture ai sensi dell’art. 42, del decreto legge 66/2014.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM n. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita, pertanto, a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

 

Si ricorda infine che a partire dal primo gennaio 2015 le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni sono soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter DPR 633/1972. Nella sezione 2.2.2 Dati riepilogo  della fattura occorre quindi indicare il codice “S” che esprime tale modalità di versamento dell’IVA oltre al relativo riferimento normativo.

ALLEGATI


Ultima modifica: 25/01/2020